1. Conclusione del contratto

1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto costituiscono esclusivamente la base del contratto tra l'acquirente e il contraente. Sono escluse le condizioni generali di acquisto del contraente. Le condizioni generali d'acquisto del committente valgono anche per tutte le forniture future del committente e per le altre prestazioni al committente fino alle nuove condizioni generali d'acquisto del committente.

Gli ordini, le disposizioni e le modifiche sono vincolanti solo se emessi o confermati dall'acquirente per iscritto, via fax o in formato elettronico.

1.2 La corrispondenza deve essere effettuata con il reparto acquisti. Accordi con altri reparti, che modificano i punti stabiliti nel presente contratto, richiedono esplicita conferma scritta da parte del reparto acquisti sotto forma di un supplemento al contratto.

1.3 Gli ordini e le richieste di consegna sono considerati accettati se il contraente non si oppone per iscritto entro una settimana dal ricevimento. Tuttavia, l'acquirente ha anche il diritto di revocare l'ordine entro un'ulteriore settimana, se il contraente non ha emesso un'accettazione scritta in anticipo.

1.4 L'appaltatore deve considerare riservata la conclusione del contratto. Può indicare l'acquirente come riferimento a terzi solo con il consenso scritto dell'acquirente. L'acquirente deve trattare come riservate le informazioni messe a sua disposizione in relazione alla conclusione e all'esecuzione del contratto, a condizione che ciò non sia stato dimostrato essere o sia diventato di dominio pubblico.

1.5 Le stime dei costi, dei campioni iniziali e dei campioni in generale sono vincolanti e non devono essere remunerate se non diversamente concordato per iscritto.

2. Prezzi

2.1 I prezzi concordati sono prezzi fissi e comprendono, oltre all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto vigente al momento del pagamento in franchigia nel luogo di utilizzo, comprese le spese di imballaggio e di trasporto. Se un prezzo è concordato "franco fabbrica" o "franco magazzino", l'acquirente assume solo le spese di trasporto più favorevoli. Il contraente si assume tutti i costi che ne derivano, compreso il carico e il trasporto fino alla consegna delle merci al vettore. Il metodo di fissazione dei prezzi non incide sull'accordo relativo al luogo di adempimento.

2.2 L'acquirente si riserva il diritto di accettare consegne over o short.

3. Clausole commerciali

Per l'interpretazione delle clausole di commercio/commercio si applicano le Incoterms 2000 nella versione prevalente alla conclusione del contratto.

4. Prove dell'origine, prove ai sensi della legge sull'imposta sul valore aggiunto, restrizioni all'esportazione

4.1 Le prove dell'origine richieste dall'acquirente saranno fornite dal contraente con tutte le informazioni necessarie e messe a disposizione debitamente firmate senza indugio. Ciò vale anche per le prove di cui al diritto dell'imposta sul valore aggiunto nel caso di forniture all'estero e intracomunitarie.

4.2 L'appaltatore informerà immediatamente l'acquirente se una consegna è interamente o parzialmente soggetta a restrizioni all'esportazione secondo la legge tedesca o di altro tipo.

4.3 I contraenti degli Stati membri dell'Unione Europea sono tenuti a lasciare che l'acquirente abbia a lungodichiarazioni termine fornitore in conformità con il regolamento europeo prevalente al momento senza essere chiesto entro 30 giorni dall'accettazione dell'ordine e poi in ogni caso entro i primi due mesi di ogni anno civile. Se ciò non può avvenire per determinate cessioni di beni, le relative prove dell'origine devono essere fornite al più tardi con la presentazione della fattura.

5. Consegna, date, ritardi

5.1 Le variazioni dei contratti stipulati e gli ordini dell'acquirente sono consentiti solo previo consenso scritto.

5.2 Le date e i termini concordati sono vincolanti. Il ricevimento della merce da parte dell'acquirente definisce il rispetto del termine di consegna o del periodo di consegna. Se la consegna non viene concordata come franco al gate di fabbrica (DDU o DDP in conformità con Incoterms 2000), il contraente deve rendere la merce disponibile in tempo utile, tenendo conto del tempo da concordare con il vettore per il carico e la spedizione.

5.3 È l'installazione o l'assemblaggio intrapreso dal contraente e, se non diversamente concordato, il contraente si assume tutti i costi aggiuntivi necessari come ad esempio le spese di viaggio, la fornitura di strumenti e benefici ai suoi dipendenti per i costi aggiuntivi.

5.4 Se le date di consegna concordate non vengono mantenute, in linea di principio si applicano le norme di legge. Non appena il contraente viene a conoscenza di difficoltà per quanto riguarda la produzione, la fornitura di materiale primario, il mantenimento di appuntamenti o circostanze simili che potrebbero impedirgli di effettuare una consegna in conformità con la nomina o di consegnare nella qualità concordata, il contraente deve informare il reparto acquisti dell'acquirente senza indugio. Ciò non pregiudica l'obbligo di rispettare le nomine concordate.

5.5 In caso di ritardo del committente, e dopo la scadenza di un congruo periodo successivo fissato dal committente senza risultato, l'acquirente può far eseguire la fornitura non ancora fornita dal committente da un terzo a spese del committente. Invece, l'acquirente può anche recedere dal contratto dopo la scadenza di un periodo successivo da lui stabilito senza risultato.

5.6 L'accettazione senza riserva della consegna ritardata o del servizio non include una rinuncia alle richieste di risarcimento a cui l'acquirente ha diritto a causa della consegna ritardata o del servizio; ciò vale fino al completamento del pagamento dovuto dall'acquirente per la consegna o il servizio in questione.

5.7 Le consegne parziali non sono in linea di principio autorizzate, a meno che l'acquirente non abbia espressamente acconsentito o siano ragionevoli per lui.

5.8 Fatti salvi altri elementi di prova, i valori accertati dall'acquirente nel processo di controllo delle merci in entrata sono definitivi per il numero di articoli, pesi e misure.

5.9 Per il software, inclusa la sua documentazione, che fa parte dell'ambito di fornitura, l'acquirente ha in aggiunta al diritto di utilizzo nella misura legalmente autorizzata (Paragrafi 69a e. UrhG [Legge tedesca sul copyright]) il diritto di utilizzo con le caratteristiche di prestazione concordate e nella misura necessaria per un uso del prodotto in conformità con il contratto. L'acquirente può anche fare una copia di backup senza accordo esplicito.

5.10 L'appaltatore si assume il rischio per l'oggetto fino all'accettazione della merce da parte dell'acquirente o dell'agente dell'acquirente nel luogo in cui la merce deve essere consegnata in conformità con l'ordine.

5.11 Forza maggiore, conflitti di lavoro, interruzioni operative non imputabili all'operatore, perturbazioni, provvedimenti ufficiali e altri eventi inevitabili conferiscono all'acquirente il diritto di recedere dal contratto, in tutto o in parte, per quanto siano di notevole durata e abbiano di conseguenza una notevole riduzione delle esigenze dell'acquirente.

5.12 In caso di richiesta di una procedura d'insolvenza sull'attivo dei contraenti o di una procedura di composizione extragiudiziale, l'acquirente ha il diritto di recedere in tutto o in parte dal contratto.

6. Qualità

6.1 La consegna deve soddisfare le specifiche concordate.
6.2 L'appaltatore deve puntare la qualità dei prodotti di approvvigionamento in modo permanente allo stato dell'arte e per evidenziare le possibilità di innovazioni e modifiche tecniche per l'acquirente.

6.3 L'appaltatore deve istituire e mantenere un sistema di gestione della qualità che sia adeguato per tipo e portata, corrisponda allo stato dell'arte ed è documentato. Egli deve redigere e mettere a disposizione dell'acquirente, su richiesta, i documenti relativi in particolare ai suoi controlli di qualità.

6.4 L'appaltatore acconsente a controlli di qualità per la valutazione dell'efficacia del suo sistema di garanzia della qualità da parte dell'acquirente o dal suo agente, se del caso con la partecipazione del cliente dell'acquirente.

6.5 Il committente è tenuto, per volontà dell'acquirente, a stipulare un contratto di assicurazione della qualità con l'acquirente.

6.6 L'appaltatore effettuerà anche un esame delle scorte più volte nell'anno civile su richiesta dell'acquirente, se necessario.

7. Reclami derivanti da vizi e ricorsi

7.1 L'accettazione è sempre subordinata alla riserva di un esame per la correttezza, completezza e idoneità. L'acquirente ha il diritto di esaminare il prodotto contrattuale per quanto e non appena ciò sia possibile in conformità con l'ordinato svolgimento dell'attività; l'acquirente lamenterà eventuali difetti della fornitura dopo la loro scoperta senza indugio.

7.2 L'acquirente è in linea di principio autorizzato a scegliere il tipo di adempimento successivo. Il contraente ha il diritto di rifiutare il tipo di adempimento successivo scelto dall'acquirente alle condizioni di cui al paragrafo 439 sezione 3 BGB [codice civile tedesco].

7.3 Se il committente non inizia la rettifica del difetto immediatamente dopo essere stato richiesto dall'acquirente, l'acquirente ha il diritto, in casi urgenti, in particolare per evitare pericoli acuti o danni maggiori, di eseguirli personalmente, o farli eseguire da terzi, a spese del contraente.

7.4 Le richieste di garanzia scadono entro 24 mesi, ma non prima della scadenza di sei mesi dopo la presentazione del reclamo per i difetti, a meno che l'oggetto non sia stato utilizzato in conformità con il suo uso abituale per una costruzione e abbia causato la sua difettosità. Il termine di prescrizione per le rivendicazioni di qualità difettosa inizia con la fornitura dell'oggetto contrattuale (trasferimento del rischio). La prescrizione di cui al paragrafo 479 della BGB resta impregiudicata.

7.5 L'acquirente ha diritto al diritto di regresso ai sensi dei paragrafi 478 e 479 BGB nei confronti del contraente, in particolare quando l'acquirente è responsabile di tali richieste nei confronti di un terzo. Ciò vale anche nel caso in cui l'oggetto fornito sia stato utilizzato o ulteriormente trattato dall'acquirente o da un terzo. L'acquirente ha inoltre diritto a tali pretese anche se il terzo o il cliente finale non è un singolo consumatore ma una società.

7.6 In caso di difetto di titolarità, il committente esonera l'acquirente da eventuali pretese di terzi. Per quanto riguarda le carenze del titolo, si applica un periodo di prescrizione di 10 anni.

7.7 Per le parti della fornitura che sono riparate entro il periodo di limitazioni dell'acquirente per difetti di qualità, il periodo di prescrizione ricomincia a decorrere dalla data in cui l'appaltatore ha soddisfatto completamente le richieste dell'acquirente per il successivo adempimento.

7.8 Se le spese di trasporto, i pedaggi, i costi di lavoro, i costi materiali o i costi di un controllo delle merci in entrata, che vanno al di là della misura abituale, sono a carico del committente.

7.9 Se l'acquirente riprende i prodotti prodotti e/o venduti da lui stesso a causa del difetto del prodotto contrattuale fornito dal contraente o se, a causa di ciò, il prezzo di acquisto all'acquirente è stato ridotto o se vi è stato un reclamo nei confronti dell'acquirente in alcuni altro modo a causa di questo, l'acquirente si riserva il diritto di ricorrere all'appaltatore, nel cui processo non è necessario fissare altrimenti necessario un limite dei diritti dell'acquirente per quanto riguarda i difetti.

7.10 L'acquirente ha il diritto di chiedere al contraente un indennizzo per le spese di cui l'acquirente era responsabile nei confronti dei propri clienti, in quanto hanno una pretesa nei confronti dell'acquirente di indennizzare le spese necessarie per il successivo adempimento, in particolare i costi di trasporto, i pedaggi, i costi di lavoro e i costi materiali.

7.11 Indipendentemente dalla disposizione di cui al punto 7.6, la scadenza del termine di prescrizione nei casi di cui ai punti 7.9 e 7.10 entra in vigore al più tardi due mesi dopo la data in cui l'acquirente ha soddisfatto le richieste dei propri clienti nei suoi confronti, tuttavia, cinque anni dopo la consegna da parte del contraente.

7.12 Se un difetto di qualità compare entro 18 mesi dal trasferimento del rischio, si presume che il difetto fosse già presente al momento del trasferimento del rischio, a meno che tale supposizione non sia incompatibile con il tipo di oggetto o il difetto.

7.13 L'appaltatore è responsabile senza colpa per le proprietà garantite delle consegne. La prescrizione di cui al punto 479 BGB si applica a tali inadempimenti.

7.14 Oltre ai requisiti di cui alle sezioni precedenti si applicano le disposizioni di legge.

8. Responsabilità del prodotto

8.1 Se una pretesa derivante dalla responsabilità del prodotto è fatta nei confronti dell'acquirente ai sensi della legge tedesca o di altro tipo, il contraente interverrà per conto dell'acquirente, nella misura in cui sarebbe direttamente responsabile. Una responsabilità contrattuale del contraente rimane inalterata. Il committente è tenuto a sollevare l'acquirente da pretese di questo tipo, se e nella misura in cui il danno sia stato causato da un difetto dell'oggetto contrattuale fornito dal committente. In caso di responsabilità per colpa, tuttavia, ciò vale solo quando il contraente è in colpa. Se la causa del danno rientra nella sfera di responsabilità del contraente, egli si assume l'onere della prova al riguardo. In questi casi il contraente si fa carico di tutti i costi, comprese le spese di eventuali azioni legali o di ritiro. Si applicano inoltre le disposizioni di legge.

8.2 L'acquirente informerà senza indugio il contraente se vuole far valere un reclamo nei suoi confronti in conformità con il paragrafo precedente. Nella misura in cui è ragionevole per l'acquirente, egli darà al contraente la possibilità di esaminare il credito e di raggiungere un accordo con l'acquirente sulle misure da adottare, ad es. negoziati su una transazione.


8.3 L'appaltatore è tenuto a sottoscrivere un'assicurazione per responsabilità civile da prodotto e da campagna di richiamo con una copertura per lesioni personali e danni alla proprietà per un importo di almeno 2,5 milioni di euro a caso. Egli deve mantenere queste assicurazioni durante la validità del presente accordo senza alcuna interruzione e fornire prove per l'acquirente in ogni momento, se richiesto.

L'acquirente chiederà al contraente di aumentare la sua copertura assicurativa nel merito o in termini di importo, in base alle richieste del cliente dell'acquirente interessato, alla capacità del contraente, al rapporto commerciale e ai rischi di responsabilità. Il contraente ha l'obbligo di studiare tali richieste e di fornire il suo consenso ove possibile.

Nel caso in cui si verifichi un caso assicurativo, l'acquirente e il contraente sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni su tutte le circostanze e gli eventi associati a tale caso assicurativo.

Il contraente è tenuto a informare la sua compagnia di assicurazione di responsabilità civile circa il contenuto del presente accordo, e alla firma del presente accordo, fornire all'acquirente una prova scritta della copertura assicurativa esistente e una conferma scritta della sua compagnia di assicurazione di responsabilità civile che conferma che la copertura nel presente accordo non è pregiudicata.

Se il contraente decide di ricorrere ad un'altra compagnia di assicurazione di responsabilità civile, deve immediatamente fornire all'acquirente i nuovi documenti di prova di propria iniziativa.

9. Diritti di proprietà industriale

9.1 L'appaltatore dichiara che l'uso di articoli di consegna secondo i termini del contratto non viola i diritti di proprietà industriale di terzi. Il committente è a conoscenza dell'uso fornito degli articoli di consegna da parte dell'acquirente. Non appena il contraente si rende conto che l'uso delle sue forniture e del suo lavoro/servizio porta all'uso di diritti di proprietà industriale richiesti o concessi a terzi, deve informare l'acquirente. In caso di infrazione l'acquirente è svincolato dal contraente da qualsiasi pretesa fatta valere da terzi per violazione dei diritti di proprietà industriale. In caso di infrazione il committente è inoltre tenuto a risarcire all'acquirente il diritto relativo all'uso contrattuale degli articoli di consegna o a modificarli in modo che la violazione dei diritti di proprietà industriale termini/cessi di esistere, tuttavia gli articoli di consegna compongono come contrattuale.

9.2 L'appaltatore notificherà qualsiasi uso dei diritti di proprietà industriale pubblicati e non pubblicati concessi o richiesti da terzi per gli articoli di consegna.

9.3 L'appaltatore notificherà senza indugio all'acquirente le invenzioni derivanti dal presente contratto con lui e/o i suoi assistenti, fornirà tutti i documenti necessari per valutare l'invenzione e fornirà tutte le informazioni richieste dall'acquirente. Ciò vale anche per le conoscenze eventualmente acquisite dal contraente e/o dai suoi collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
Il contraente trasferisce il diritto di richiedere diritti di proprietà industriale per qualsiasi invenzione derivante da lui e/o dai suoi assistenti nell'ambito o in occasione del presente contratto.
I diritti concessi e trasferiti sopra sono compensati dai prezzi concordati per gli articoli di consegna.

10. Prestazioni di lavoro

Le persone che svolgono lavori nei locali dello stabilimento in esecuzione del contratto devono rispettare le disposizioni del regolamento dello stabilimento in ogni caso. La responsabilità per gli incidenti che accadono a queste persone nei locali della fabbrica è esclusa nella misura in cui non siano causati da dolo o negligenza grave dei doveri del rappresentante legale o degli agenti vicari dell'acquirente.

11. Fornitura di materiale e beni comuni

Materiali, parti, contenitori e imballaggi speciali messi a disposizione dall'acquirente rimangono di proprietà dell'acquirente. Questi possono essere utilizzati solo in conformità con le condizioni. La lavorazione dei materiali e l'assemblaggio delle parti avvengono per l'acquirente. Esiste un accordo che l'acquirente è comproprietario dei prodotti fabbricati con l'uso di materiali e parti dell'acquirente in proporzione al valore dei materiali messi a disposizione per il valore del prodotto totale; tali prodotti sono conservati a tale riguardo dal contraente per l'acquirente.

12. Disegni, documentazione/brochure di costruzione, strumenti, riservatezza

12.1 Disegni e altri documenti, dispositivi, modelli, strumenti e altri mezzi di produzione che sono affidati al contraente, rimangono di proprietà dell'acquirente. La proprietà degli utensili e degli altri mezzi di produzione che sono pagati dall'acquirente si basa sugli accordi presi in un accordo separato strumento.

12.2 Senza l'accordo scritto dell'acquirente, gli oggetti di cui sopra non possono essere rottamati né messi a disposizione di terzi, ad es. ai fini della produzione. Non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli concordati contrattualmente, ad es. fornitura a terzi. Durante l'esecuzione del contratto devono essere accuratamente conservati per l'acquirente dal contraente a spese del contraente. Le disposizioni dei punti 12.1 e 12.2 si applicano anche agli ordini di stampa.

12.3 La cura, la manutenzione e il rinnovo parziale degli oggetti sopra menzionati si basano sugli accordi presi al momento tra l'acquirente e il contraente.

12.4 L'acquirente si riserva tutti i diritti sui disegni o prodotti realizzati in base alle sue informazioni, nonché alle procedure da lui sviluppate.

12.5 Tutte le informazioni commerciali o tecniche messe a disposizione dall'acquirente (incluse le caratteristiche che devono essere raccolte ad esempio dagli oggetti, documenti o software consegnati e altre conoscenze o esperienze) sono, purché e nella misura in cui non siano notoriamente di dominio pubblico, essere tenuti in confidenza con i terzi e possono essere messi a disposizione nell'attività dell'appaltatore solo a coloro che devono essere obbligatoriamente introdotti per il loro uso ai fini della fornitura all'acquirente e che sono parimenti impegnati a mantenere la riservatezza; rimangono di proprietà esclusiva dell'acquirente. Tali informazioni, ad eccezione delle forniture all'acquirente, non possono essere riprodotte o utilizzate in altro modo senza il previo consenso scritto dell'acquirente. Tutte le informazioni provenienti dall'acquirente (se del caso, comprese le copie o i disegni fatti) e gli oggetti affidati mediante un prestito sono su richiesta dell'acquirente di essere restituito a lui completamente e senza indugio o da distruggere.

L'acquirente si riserva tutti i diritti su tali informazioni (inclusi i diritti d'autore e il diritto di registrazione dei diritti di proprietà industriale, come brevetti, modelli di utilità, semiconduttori, ecc.). Nella misura in cui questi sono stati messi a disposizione dell'acquirente da terzi, questo diritto riservato si applica anche a questi terzi.

13. Pagamenti

13.1 L'acquirente può pagare con il 3% di sconto fino al 25 º giorno, o il primo giorno lavorativo successivo, del mese successivo a quello della consegna. In caso di consegna anticipata, la data di scadenza si basa sulla data di consegna concordata.

13.2 I pagamenti da parte dell'acquirente non implicano l'accettazione dell'estratto conto e avvengono con riserva di controllo della fattura.

13.3 I crediti del contraente derivanti dal presente contratto possono essere ceduti a terzi con l'accordo scritto dell'acquirente.

13.4 L'acquirente può compensare tutti i crediti che l'appaltatore ha nei suoi confronti contro tutti i crediti a cui ha diritto nei confronti del contraente.

13.5 L'acquirente ha il diritto di compensare con e contro crediti dovuti, indebiti e futuri nei confronti dei quali ZF Friedrichshafen AG o una società in cui ZF Friedrichshafen AG detiene una partecipazione diretta o indiretta di almeno il 50%, ha diritto nei confronti del contraente e di compensare con e contro i crediti che il contraente ha nei confronti di una delle società descritte. Se necessario, il contraente sarà informato dello status di tali aziende su richiesta.

Il contraente accetta che tutte le garanzie fornite all'acquirente dal contraente servono anche come garanzie per tali crediti, che hanno diritto alle società di cui al paragrafo precedente nei confronti del contraente. Al contrario, tutte le garanzie fornite a queste società dal contraente servono anche come garanzie per i crediti dell'acquirente nei confronti del contraente, indipendentemente dal motivo giuridico da cui derivano.

14. Luogo di adempimento, inefficacia/validità parziale, foro competente, legge applicabile

14.1 Il luogo di adempimento per le consegne è il luogo di utilizzo, per i pagamenti è la sede aziendale dell'acquirente.

14.2 Qualora una qualsiasi delle disposizioni di queste condizioni o di altri termini concordati sia o diventi nulla, la validità delle restanti parti di queste condizioni non sarà influenzata. L'acquirente e il committente sono tenuti a sostituire qualsiasi disposizione nulla con un'altra disposizione che consenta quanto più possibile lo stesso successo economico.

14.3 Foro competente è la sede del tribunale generalmente competente per l'acquirente. L'acquirente può citare in giudizio il contraente anche nel suo foro generale.

14.4 Oltre alle disposizioni del presente contratto si applica esclusivamente la legge della Repubblica federale di Germania che esclude il diritto di collisione e la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni (CISG).

La versione inglese è solo per comodità; in caso di dubbi si applica la versione tedesca.